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DECRETO GREEN PASS: Obbligo della certificazione per l'accesso al lavoro in tutto il settore privato
Con decreto-legge n. 127 è stato esteso l’ambito di applicazione della certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo privato.
Con decreto-legge n. 127 in data 21 settembre 2021, è stato esteso l’ambito di applicazione della certificazione verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”) in ambito lavorativo privato.
DECORRENZA E SOGGETTI INTERESSATI
In particolare, è stato previsto che, per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o volontariato nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, di possedere ed esibire, su richiesta, il “Green Pass”.
Tale obbligo concerne, dunque, non solo tutti i lavoratori dipendenti, ma anche lavoratori autonomi, collaboratori, somministrati, tirocinanti e dipendenti di appaltatori esterni.
L'accesso ai luoghi di lavoro in assenza di “Green Pass” è consentito solo ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
L’obbligo di verifica (nei confronti di tutti i soggetti che accedono ai locali aziendali per svolgervi attività lavorative) spetta al datore di lavoro nonché, con riferimento ai soggetti esterni (come nel caso di contratti di appalto), anche ai rispettivi datori di lavoro (appaltatori), i quali saranno, pertanto, tenuti a verificare che i propri lavoratori, che si recano presso soggetti terzi, siano in possesso del “Green Pass”.
Inoltre, i datori di lavoro dovranno, entro il 15 ottobre 2021, (i) definire le modalità operative per lo svolgimento di tali verifiche (preferibilmente all’ingresso ovvero anche a campione durante la giornata lavorativa) e (ii) individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green Pass (che potranno essere, ad esempio, anche gli addetti ai servizi di portineria o di sicurezza), formalizzandone la nomina con apposito atto scritto (recante le necessarie istruzioni sull’esercizio delle attività di verifica).
La verifica dei Green Pass dovrà essere effettuata, in conformità a quanto previsto dal DPCM del 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre dimensionale (QR-code), utilizzando esclusivamente l'applicazione “VerificaC19”.
I soggetti incaricati della verifica avranno la possibilità di richiedere all’intestatario del Green Pass di esibire anche idoneo documento di identità, ma non potrà, di contro essere richiesta copia del Green Pass da archiviare, dal momento che la verifica delle certificazioni non comporta, e non deve comportare, in nessun caso, la raccolta, in qualunque forma, dei dati dell’intestatario.
Gli addetti alla verifica dovranno trasmettere gli atti relativi alle eventuali violazioni accertate al Prefetto, il quale provvederà ed irrogare le sanzioni.
SANZIONI
I datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi sopra descritti in merito alle attività di verifica del Green Pass e/o che non effettuano i controlli possono incorrere in una sanzione amministrativa da 400 a 1000 Euro (aumentata in caso di reiterate violazioni).
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro:
- sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021);
- senza conseguenze disciplinari e
- con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (non possono essere licenziati, ma non hanno diritto alla retribuzione né ad altro compenso / emolumento);
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Potranno, di contro, essere applicate sanzioni disciplinari nel caso in cui il dipendente acceda al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di “Green Pass” (ad esempio, eludendo i controlli o con certificato falso), oltre alla sanzione amministrativa da 600 a 1.500 Euro.
SMARTWORKING
Il Decreto “Green Pass” nulla dispone in via specifica relativamente allo smartworking. Allo stato, salvo future diverse indicazioni, deve ritenersi che l’obbligo di verifica non si estenda nei confronti dei lavoratori in smartworking. Ciò non significa, però, che il lavoratore abbia il diritto di pretendere di beneficiare del lavoro agile per sottrarsi all’obbligo del Green Pass: rimane, infatti, prerogativa del datore di lavoro l’organizzazione delle modalità lavorative.
PROFILI PRIVACY
L’app “VerificaC19” consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al soggetto incaricato della verifica le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservazione dei dati ad essa relativi.
Come già indicato, inoltre, l’attività di verifica del Green Pass non comporta raccolta di dati personali, dovendosi limitare all’accertamento del possesso della certificazione verde e, eventualmente, del documento di identità dell’intestatario.
Ciò non significa, però, che non vi siano attività di trattamento dei dati personali (e, in particolare, consultazione e raffronto).
Conseguentemente, il datore di lavoro, che dovrà impostare i controlli in modo tale da evitare attività di trattamento non necessarie e fornire le necessarie istruzioni agli addetti alla verifica, dovrà provvedere a fornire agli interessati un’idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, precisando che il trattamento è finalizzato ad adempiere agli obblighi di cui al Decreto “Green Pass”, oltre ad aggiornare il registro dei trattamenti.
Avv. Anne-Manuelle Gaillet, Partner – anne-manuelle.gaillet@studiopirola.com
Avv. Nicola Lattanzi, Senior Associate – nicola.lattanzi@studiopirola.com
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