COVID-19
Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52
Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale...
...nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
PREMESSA
Con il Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, entrato in vigore il 17 giugno 2020, è stata estesa a tutti i settori produttivi la possibilità di fruire senza soluzione di continuità delle 18 settimane di ammortizzatori sociali correlati a riduzioni e/o sospensioni dell’attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sono state altresì apportate importanti proroghe ai termini di presentazione delle domande sia relative ai predetti ammortizzatori sociali sia a quelle in materia di reddito di emergenza e di emersione dei rapporti di lavoro.
I. MODIFICHE AL REGIME DI PROROGA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER COVID-19 (CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA)
Come è noto, gli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL “Cura Italia”), prevedevano originariamente, in caso di riduzioni e sospensioni dell’attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso agli ammortizzatori sociali nella misura non superiore a 9 settimane da fruirsi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
A seguito delle modifiche introdotte ai suddetti articoli dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL “Rilancio”), i soli datori di lavoro che avessero interamente fruito le 9 settimane originariamente previste potevano (e possono) fruire, sempre entro il 31 agosto 2020, di ulteriori 5 settimane e di altre 4 settimane nel periodo tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020 (a condizione di aver interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane).
READ THE FULL CONTENT IN ENGLISH