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Il licenziamento dei dirigenti e il cd. blocco dei licenziamenti all'epoca del Covid
Due pronunce contrastanti del Tribunale di Roma
Sulla legittimità del licenziamento dei dirigenti durante il cd. blocco dei licenziamenti introdotto dalla legislazione emergenziale si è recentemente espresso il Tribunale di Roma con due pronunce, a quanto consta ad oggi le uniche sul tema, contrastanti tra loro.
Il cd. blocco dei licenziamenti
Come noto, la legislazione emergenziale ha introdotto, a partire dal marzo 2020, il cd. blocco dei licenziamenti, cioè il divieto per i datori di lavoro di procedere, tra l’altro, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della Legge n. 604/1966.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è il licenziamento determinato “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Ai sensi del successivo art. 10 della Legge n. 604/1966, l’art. 3 della Legge n. 604/1966 non si applica ai dirigenti.
Il cd. blocco dei licenziamenti, previsto inizialmente per una durata di 60 giorni, è stato più volte prorogato sino ad oggi: da ultimo, ai sensi del vigente D.L. n. 41/2021, il cd. blocco dei licenziamenti opererà sino al 30 giugno 2021 nonché, per i datori di lavoro che possono beneficiare della cassa integrazione salariale in deroga e dell’assegno ordinario, sino al 31 ottobre 2021.
Le due pronunce del Tribunale di Roma
Con una prima pronuncia del 26 febbraio 2021, il Tribunale di Roma ha ritenuto che il cd. blocco dei licenziamenti si applichi anche ai dirigenti.
Per l’effetto, con la sopra citata pronuncia il Tribunale capitolino ha sancito la nullità del licenziamento per motivi oggettivi intimato a un dirigente in costanza di divieto (in data 23 luglio 2020) e ha ordinato al datore di lavoro di reintegrare il dirigente in servizio.
In particolare, nella sua decisione il Giudice del Tribunale di Roma ha precisato che, malgrado il dato letterale della norma (che fa riferimento all’art. 3 della Legge n. 604/1966, pacificamente inapplicabile ai dirigenti), il cd. blocco dei licenziamenti deve ritenersi applicabile anche ai dirigenti in quanto, poiché la ratio del blocco dei licenziamenti, di ordine pubblico, è di evitare che le conseguenze della pandemia si traducano nella soppressione immediata di posti di lavoro, tale esigenza vale certamente anche per i dirigenti, che quindi non possono essere esclusi dal divieto.
Tale decisione ha suscitato non poche perplessità tra gli addetti ai lavori.
A meno di due mesi di distanza, in data 19 aprile 2021, un altro Giudice - sempre del Tribunale di Roma – chiamato ad esprimersi nel giudizio di impugnazione del licenziamento promosso da un dirigente che era stato licenziato per motivi oggettivi in costanza di divieto (in data 6 maggio 2020) e che lamentava la nullità del suo licenziamento, ha deciso la medesima questione in senso diametralmente opposto.
In particolare il Giudice, con una decisione coerente e ben motivata, ha ritenuto che il cd. blocco dei licenziamenti non trovi applicazione nei confronti dei dirigenti, in quanto il tenore letterale della relativa previsione di legge, e la sua stessa ratio, non consentono di ritenere che la figura del dirigente possa essere ricompresa nel divieto dei licenziamenti.
Più nel dettaglio, il Giudice del Tribunale di Roma ha innanzitutto ricordato come l’art. 3 della Legge n. 604/1966, richiamato nella legislazione emergenziale, sia inapplicabile ai dirigenti per espressa previsione normativa (il successivo art. 10 della medesima Legge n. 604/1966).
Ha inoltre affermato che l’interpretazione letterale della legislazione emergenziale, che porterebbe ad escludere i dirigenti dal cd. blocco dei licenziamenti, risulta peraltro coerente con la stessa ratio della legge che ha disposto il blocco. Il divieto di licenziamento è stato infatti accompagnato, nella legislazione emergenziale, da una generalizzata possibilità per le aziende di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali, tuttavia, non possono essere utilizzati per i dirigenti, con la conseguenza che se il cd. blocco dei licenziamenti venisse esteso anche alle figure dirigenziali, per questi ultimi il datore di lavoro non solo non potrebbe ricorrere agli ammortizzatori sociali, ma neppure risolvere il loro rapporto di lavoro.
Conclusioni
La seconda decisione del Tribunale di Roma appare ben motivata, più coerente con il tenore letterale del testo normativo e, in definitiva, maggiormente condivisibile.
Considerata la rilevanza, anche pratica, della questione, è tuttavia auspicabile che la giurisprudenza superi il contrasto e contribuisca a fare chiarezza, una volta per tutte, circa l’applicabilità o meno del cd. blocco dei licenziamenti ai dirigenti.
Nel frattempo, le aziende dovranno necessariamente valutare con la massima cautela le proprie mosse e strategie future.
Iacopo Aliverti Piuri
Partner ALTEREGAL
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