COVID-19
Risoluzione amichevole delle controversie
A causa del rallentamento delle attività giudiziarie dovute al Covid-19, i Tribunali si ritroveranno più affollati di prima.
E’ quindi opportuno valutare e utilizzare gli strumenti alternativi alla risoluzione giudiziaria delle controversie.
In materia commerciale, i principali strumenti di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese sono la mediazione e la convenzione di procedura partecipativa. È inoltre possibile sottoscrivere una transazione al di fuori o alla fine di queste procedure.
La mediazione e la convenzione di procedura partecipativa presentano entrambe i seguenti vantaggi:
- sospendono i termini della prescrizione,
- in assenza di accordo o sui punti per i quali un accordo non è stato raggiunto, le parti conservano il diritto di agire giudizialmente, citando la controparte in giudizio o riprendendo la procedura giudiziaria sospesa,
- l’accordo raggiunto è di solito formalizzato e, come per la transazione, può, su richiesta delle parti, essere omologato dal giudice per conferirgli forza esecutiva. In assenza di omologazione, l’accordo ha valore contrattuale fra le parti.
Mediazione
La mediazione prevede la risoluzione delle controversie tra due o più parti con l’intervento di un terzo.
La mediazione può intervenire nel corso di un’istanza giudiziaria su proposta del giudice (mediazione giudiziaria) o può essere iniziata direttamente dalle parti, prima di ricorre al giudice (mediazione convenzionale).
Il mediatore ascolta le parti di solito prima separatamente e poi insieme al fine di instaurare un clima di fiducia. Utilizza varie tecniche di persuasione, prendendo in considerazione il buon senso e l’equità, non solo le regole di diritto.
Le trattative svolte durante la mediazione sono riservate, a differenza di quelle svolte durante la procedura partecipativa.
Il mediatore nominato dal giudice o dalle parti va remunerato e deve rispettare determinati requisiti, tra i quali la competenza, l’indipendenza e il non avere subito condanne. Tuttavia, lo Stato francese ha istituito dei mediatori speciali e gratuiti che si possono contattare tramite la compilazione di un modello on line, ad esempio, il mediatore del credito o il mediatore delle imprese.
Nella mediazione giudiziaria (articoli 131-1 e seguenti del codice di procedura civile, “c.p.c.”), il mediatore è nominato dal giudice in accordo con le parti. Il giudice stabilisce il compenso del mediatore e decide come ripartire le spese tra le parti. La mediazione giudiziaria ha una durata massima di 3 mesi rinnovabile una sola volta.
Esistono inoltre vari istituti privati che forniscono servizi di mediazione convenzionale (articolo 1532 del c.p.c.) con specifiche regole convenzionali di funzionamento, quali ad esempio il CMAP creato dalla Camera di Commercio e dell’industria di Parigi.
Convenzione di procedura partecipativa
La convenzione di procedura partecipativa (articoli 2062 e seguenti del codice civile e articoli 1542 e seguenti c.p.c.) è simile alla negoziazione assistita dell’ordinamento italiano.
La procedura partecipativa consente agli avvocati di organizzare in modo convenzionale il lavoro preliminare dei giudici al fine di metterli in condizione di prendere una decisione sul merito.
Le parti della controversia, necessariamente assistite da un avvocato, si impegnano per contratto scritto ad operare congiuntamente e in buona fede allo scambio delle memorie e degli elementi di prova che ognuna di esse intende far valere affinché la pratica sia pronta a essere giudicata da un tribunale (è la cosiddetta “mise en état”) e/o alla risoluzione amichevole della loro controversia.
La convenzione di procedura partecipativa deve avere una durata determinata e menzionare le parti, l’oggetto, le informazioni necessarie alla risoluzione della controversia, nonché i termini e le condizioni dei vari scambi che devono avvenire tra le parti. La convenzione di procedura partecipativa può prevedere il ricorso a un consulente tecnico e/o a un conciliatore o a un mediatore. Si raccomanda di prevedere nella convenzione la ripartizione delle spese tra le parti.
L’inadempimento della convenzione da parte di una delle parti autorizza l’altra ad adire il giudice affinché si pronunci sulla controversia. In caso di urgenza, è possibile chiedere al giudice l’adozione di misure cautelari.
In assenza di accordo o sui punti per i quali un accordo non è stato raggiunto, le parti conservano il diritto ad agire giudizialmente. In questo caso, le parti possono usufruire degli scambi di informazioni intervenuti, non coperti dal vincolo della riservatezza (salvo diverso accordo).
L’ordine degli avvocati di Parigi ha creato una piattaforma dedicata alla procedura partecipativa per facilitare il lavoro degli avvocati e promuovere tale strumento di risoluzione delle controversie.
Transazione
La transazione (articoli 2044 e seguenti del codice civile) è un contratto tramite il quale le parti terminano una controversia nata o ne prevengono l’insorgere, facendo concessioni reciproche. La transazione deve essere redatta per iscritto ed ha l’autorità di cosa giudicata tra le parti. L’assenza di concessioni reciproche tra le parti è una causa di nullità della transazione.